Statuto›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 13 ago 1890
Quando il fondo di riserva abbia raggiunto una somma eguale ad un decimo dei depositi, potrà elevarsi alla metà la parte degli utili destinati alle erogazioni di cui l'articolo precedente. L'altra metà sarà passata ad aumento del patrimonio della cassa.
Le erogazioni della parte disponibile degli utili annuali, sono fatte in conformità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-45