StatutoTitolo IV

Art. 45

In vigore dal 13 ago 1890
Quando il fondo di riserva abbia raggiunto una somma eguale ad un decimo dei depositi, potrà elevarsi alla metà la parte degli utili destinati alle erogazioni di cui l'articolo precedente. L'altra metà sarà passata ad aumento del patrimonio della cassa. Le erogazioni della parte disponibile degli utili annuali, sono fatte in conformità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo