Statuto›Titolo V
Art. 47
In vigore dal 13 ago 1890
La riforma del presente statuto deve essere proposta dal consiglio di amministrazione ed oltre alla approvazione del medesimo, deve riportare l' approvazione del consiglio comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-47