Statuto›Titolo V
Art. 51
In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio in tutto quanto non è previsto dal presente statuto per la vigilanza governativa, seguirà le norme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) dal regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 4 aprile 1889 n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare), e regi decreti 5 maggio 1889, n. MMMCCCL (serie 3ª), parte supplementare, e 6 giugno 1889.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.
Storico versioni
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