Statuto›Titolo V
Art. 49
In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio terrà permanentemente affisso in modo visibile al pubblico, nei locali di sua residenza, una copia del suo statuto ed una copia dell'ultima situazione dei conti e dell'ultimo bilancio consuntivo annuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-49