StatutoTitolo V

Art. 48

In vigore dal 13 ago 1890
Il rendiconto della gestione annuale della cassa, deve essere compilato nei primi due mesi dell'anno successivi a quello cui si riferisce, ed approvato dal consiglio di amministrazione e pubblicato entro il mese di marzo successivo. Entro un mese dalla sua approvazione, il resoconto annuale dovrà essere comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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