StatutoTitolo V

Art. 50

In vigore dal 13 ago 1890
In caso di scioglimento e di liquidazione della cassa di risparmio, pagate tutte le passività dell'istituto, il patrimonio che per avventura rimanesse disponibile, sarà erogato a favore del monte pignorativo, il quale dovrà conservarlo per il caso eventuale della fondazione di una nuova cassa di risparmio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-50

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