Statuto›Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 13 ago 1890
Qualora il fondo di riserva venisse a diminuire gli verrà devoluta nuovamente la quota degli utili di cui all', e ciò fino a quando abbia raggiunta la proporzione di un decimo dei depositi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-46