StatutoTitolo III

Art. 41

In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore tratta tutti gli affari dell'istituto, esegue e fa eseguire le deliberazioni del consiglio. Ha sotto la sua dipendenza il personale impiegato, sorveglia il servizio di cassa, ha la firma degli atti e rappresenta l'istituto tanto in giudizio che innanzi ai terzi.
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