Statuto›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 13 ago 1890
L'ufficio di membri del consiglio sarà gratuito, sono esonerati dal prestare cauzione. Essi contraggono verso il comune e verso i terzi le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto e per inadempimento delle deliberazioni del consiglio comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-36