StatutoTitolo III

Art. 36

In vigore dal 13 ago 1890
L'ufficio di membri del consiglio sarà gratuito, sono esonerati dal prestare cauzione. Essi contraggono verso il comune e verso i terzi le responsabilità stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto e per inadempimento delle deliberazioni del consiglio comunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo