Statuto›Titolo II
Art. 32
In vigore dal 13 ago 1890
Il conto corrente che la cassa di risparmio può aprire al monte pignorativo sarà limitato ai bisogni del suo giro, nè vi sarà d'uopo di speciali garanzie, essendo sufficiente malleveria il capitale dell'istituto e gli effetti mobili in pegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-32