Statuto›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 13 ago 1890
Qualora i titoli dati in pegno andassero soggetti ad una diminuzione non inferiore al 10 %, chi ha ricevuta la sovvenzione dovrà rimborsarla in parte o fornire un supplemento di garanzia per reintegrare quella già data.
Se alla scadenza la somma sovvenuta non sia restituita, e se in caso di diminuzione di valore il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di garanzia, la cassa potrà, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere, a mezzo di pubblico mediatore, o di notaio, i valori ricevuti in pegno sino alla concorrenza del suo credito per capitale, interessi e spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-30