Statuto›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 13 ago 1890
I prestiti fatti sotto la forma cambiaria avranno durata non maggiore di sei mesi.
Potrà concedersi una proroga di altri tre mesi, qualora alla scadenza venga rimborsato almeno un quinto della somma prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-26