Statuto›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 13 ago 1890
Il consiglio di amministrazione determinerà il massimo del fido che merita ciascun richiedente col sistema del castelletto che dovrà essere tenuto al corrente con esattezza ed essere riveduto almeno ogni sei mesi.
Il consiglio d'amministrazione delibererà validamente sui fidi quando sieno presenti almeno cinque consiglieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-28