Statuto›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 13 ago 1890
Le sovvenzioni sopra depositi di titoli saranno fatte nella misura dei quattro quinti al massimo, del valore commerciale dei titoli stessi, purchè non superi il loro valore nominale, ed avranno la durata di mesi quattro, ma potranno essere rinnovati per altri quattro mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-29