Statuto›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 13 ago 1890
I fabbricati, sia urbani che rustici esistenti negli immobili offerti in cauzione, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, mediante inscrizione nella relativa polizza della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-24