StatutoTitolo II

Art. 22

In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nei modi seguenti: 1° in mutui ipotecari; 2° in mutui chirografari a corpi morali; 3° in sovvenzioni cambiarie dirette, ed in isconto di cambiali; 4° in sovvenzioni sopra depositi di titoli dello Stato; 5° in conti correnti garantiti; 6° in conti correnti col monte pignorativo limitatamente ai bisogni del suo giro; 7° in acquisto di buoni del tesoro, di titoli di debito dello Stato, di cartelle fondiarie ed agrarie, di obbligazioni garantite dallo Stato; di azioni degli istituti di emissione e di obbligazioni derivanti da prestiti comunali e provinciali.
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