Statuto›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nei modi seguenti:
1° in mutui ipotecari;
2° in mutui chirografari a corpi morali;
3° in sovvenzioni cambiarie dirette, ed in isconto di cambiali;
4° in sovvenzioni sopra depositi di titoli dello Stato;
5° in conti correnti garantiti;
6° in conti correnti col monte pignorativo limitatamente ai bisogni del suo giro;
7° in acquisto di buoni del tesoro, di titoli di debito dello Stato, di cartelle fondiarie ed agrarie, di obbligazioni garantite dallo Stato; di azioni degli istituti di emissione e di obbligazioni derivanti da prestiti comunali e provinciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-22