StatutoTitolo II

Art. 17

In vigore dal 13 ago 1890
Il libretto è personale, cioè di esclusiva proprietà dell'istituto o dell'operaio intestato ed è inalienabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo