Statuto›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 13 ago 1890
Il libretto è personale, cioè di esclusiva proprietà dell'istituto o dell'operaio intestato ed è inalienabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-17