Statuto›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 13 ago 1890
L'interesse che si corrisponde sopra depositi inscritti nei libretti speciali incomincia a decorrere dal giorno seguente a quello del fatto deposito e sarà stabilito in una misura superiore di un punto al saggio dell'interesse sui depositi a risparmio ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-18