Statuto›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 13 ago 1890
Non potrà essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una sola persona.
I direttori di scuole, ed istituti di beneficenza, di opifici e i tutori potranno però aprire più di un libretto quando sia provato che i libretti sono destinati ad altrettante persone da loro dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-12