StatutoTitolo II

Art. 12

In vigore dal 13 ago 1890
Non potrà essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una sola persona. I direttori di scuole, ed istituti di beneficenza, di opifici e i tutori potranno però aprire più di un libretto quando sia provato che i libretti sono destinati ad altrettante persone da loro dipendenti.
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