Statuto›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 13 ago 1890
I libretti possono essere a richiesta del depositante nominativi ed al portatore.
I libretti nominativi devono contenere le indicazioni necessarie per riconoscere l'identità del creditore.
I libretti al portatore possono contenere la designazione del nome del depositante.
La copertina dei libretti nominativi è di colore differente da quella dei libretti al portatore.
Tanto gli uni quanto gli altri portano un numero progressivo corrispondente a quello del relativo conto corrente, scritto nel libro dei depositi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-10