StatutoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 13 ago 1890
I libretti possono essere a richiesta del depositante nominativi ed al portatore. I libretti nominativi devono contenere le indicazioni necessarie per riconoscere l'identità del creditore. I libretti al portatore possono contenere la designazione del nome del depositante. La copertina dei libretti nominativi è di colore differente da quella dei libretti al portatore. Tanto gli uni quanto gli altri portano un numero progressivo corrispondente a quello del relativo conto corrente, scritto nel libro dei depositi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-10

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