Statuto›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 13 ago 1890
Sulle somme versate a titolo di risparmio, verrà corrisposto un interesse al netto della ritenuta di ricchezza mobile, la cui ragione sarà determinata dal consiglio di amministrazione.
L'interesse decorrerà dai giorni 1 e 16 del mese, successivi alla data del versamento, e cesserà nei giorni 1 e 16 del mese precedenti al rimborso.
Alla fine dell'anno, l'interesse maturato si aggiunge al capitale e diventa fruttifero. Le frazioni di lira non portano interessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-7