Statuto›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 13 ago 1890
All'atto del primo versamento viene rilasciato al depositante un libretto, portante la firma del cassiere e quella del presidente del consiglio d'amministrazione o del consigliere direttore delegato.
Sulla copertina del libretto saranno riprodotte le norme principali del presente statuto concernenti i depositi e i rimborsi.
Nell'interno del libretto saranno annotati il primo e successivi versamenti e rimborsi e gli interessi liquidati in fine dell'anno.
In apposito libro sarà registrato il conto corrente di ciascun depositante in corrispondenza del libretto.
All'atto del deposito sarà dal depositante pagata la spesa di stampa del libretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-9