StatutoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio riceve in deposito a titolo di risparmio, somme non inferiori a lire una, nè superiori a lire cinquemila. I versamenti si ricevono in ciascun giorno della settimana, non compresa la domenica ed i giorni in cui cadono le feste riconosciute dallo Stato, nelle ore stabilite dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-6

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