Statuto›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio riceve in deposito a titolo di risparmio, somme non inferiori a lire una, nè superiori a lire cinquemila.
I versamenti si ricevono in ciascun giorno della settimana, non compresa la domenica ed i giorni in cui cadono le feste riconosciute dallo Stato, nelle ore stabilite dal regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-6