StatutoTitolo III

Art. 38

In vigore dal 13 ago 1890
Il consiglio di amministrazione si raduna in via ordinaria ogni quindici giorni, e delibera regolarmente quando intervengano alla seduta almeno cinque membri. Il presidente regola la seduta e ha facoltà di riunire straordinariamente il consiglio tutte le volte che lo crede necessario. Le deliberazioni saranno stese in apposito processo verbale, e vengono prese a maggioranza assoluta, e le votazioni devono farsi per iscrutinio segreto qualora si tratti di persone.
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