Statuto›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 13 ago 1890
Gli utili che derivano annualmente dalla gestione della cassa, sottratti gli interessi passivi, le spese di amministrazione, le tasse e le perdite, saranno ripartiti come segue: nove decimi al fondo di riserva. Un decimo a scopo di beneficenza.
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