Convenzione

Art. 22

In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno far arrestare e rinviare sia a bordo, sia al loro Paese, i marinai e qualsiasi altra persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra di loro Nazione, che ne avessero disertato. Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle Autorità locali competenti, e giustificare mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, o di un estratto di questo documento, o mediante copia autentica del medesimo se la nave fosse partita, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio. Sulla presentazione di tale richiesta, così giustificata, non potrà negarsi la consegna di tali individui. Si darà inoltre a detti Agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno imprigionati, e saranno custoditi nelle carceri del Paese a richiesta e spese del Console o Vice-Console, finché questo non trovi occasione di farli ripatriare. Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, passati i quali, mediante avviso al Console da darsi tre giorni prima, sarà posto in libertà l'arrestato, e non si potrà tornare ad arrestarlo per lo stesso motivo. Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'Autorità locale differire la estradizione finché il Tribunale abbia pronunziato la sentenza, e questa abbia avuto piena ed intera esecuzione. Le alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del Paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-22

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Art. 22 Per la esecuzione della Convenzione consolare conchiusa tra l'Italia e la Spagna. — Testo vigente | Portale Normativo