Convenzione
Art. 20
In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno portarsi personalmente, o inviare un loro delegato, a bordo delle navi di loro Nazione già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio e gl'incidenti della traversata, formare i manifesti, ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti ai Tribunali e negli Uffizi amministrativi del Paese, per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che avessero a trattare, o per le domande che dovessero porgere.
I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie ed ufficiali della Dogana non potranno in verun caso praticare visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal Console o Vice-Console della Nazione a cui le navi appartengono.
Parimenti dovranno dare opportuno avviso ai detti Agenti consolari, perché si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai Tribunali ed Uffizi locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso, che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.
L'avviso che per tali atti ed altre diligenze analoghe si dirigerà ai Consoli o Vice-Consoli, indicherà l'ora precisa, e se i Consoli e Vice-Consoli omettessero di recarsi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà all'atto senza la loro presenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-20