Convenzione

Art. 26

In vigore dal 12 gen 1868
Tutte le clausole di questa Convenzione concernenti le successioni, i naufragi e i salvataggi, saranno applicabili alle possessioni oltremarine di Spagna, colle riserve contenute nel regime speciale cui sono soggette le dette possessioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-26

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