Convenzione
Art. 26
In vigore dal 12 gen 1868
Tutte le clausole di questa Convenzione concernenti le successioni, i naufragi e i salvataggi, saranno applicabili alle possessioni oltremarine di Spagna, colle riserve contenute nel regime speciale cui sono soggette le dette possessioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-26