Convenzione
Art. 28
In vigore dal 12 gen 1868
La presente Convenzione resterà in vigore per lo spazio di nove anni, computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche; ma se nessuna delle alte Parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà ad aver vigore per ambe le Parti per un altro anno dal giorno della dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-28