Convenzione

Art. 25

In vigore dal 12 gen 1868
Tutte le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ed avranno esecuzione così nella penisola Spagnuola ed isole adiacenti, Baleari e Canarie, e nelle possessioni spagnole della costa settentrionale dell'Africa, aperte o che verranno in seguito aperte al commercio straniero, come in Italia e suoi dominii.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo