Convenzione
Art. 25
In vigore dal 12 gen 1868
Tutte le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili ed avranno esecuzione così nella penisola Spagnuola ed isole adiacenti, Baleari e Canarie, e nelle possessioni spagnole della costa settentrionale dell'Africa, aperte o che verranno in seguito aperte al commercio straniero, come in Italia e suoi dominii.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-25