Convenzione

Art. 21

In vigore dal 12 gen 1868
In tutto ciò che riguarda la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le Leggi, gli Statuti e i Regolamenti del Paese. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro Nazione, e conosceranno soli delle questioni di qualunque genere, che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinari, e segnatamente quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi convenuti reciprocamente. Le Autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini o eccessi, che occorrano a bordo delle navi, siano di tal natura che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del Paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini. In tutti gli altri casi le dette Autorità si limiteranno a coadiuvare efficacemente i Consoli e Vice-Consoli, quando questi ne facciano domanda, per far arrestare od incarcerare qualcuno degli individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo riputassero conveniente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-21

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