Convenzione

Art. 23

In vigore dal 12 gen 1868
Semprechè non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione delle navi dei due Paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli della rispettiva Nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del Paese in chi risieggono i detti Agenti, o sudditi di una terza Potenza, poiché in tal caso spetterà la loro cognizione all'Autorità locale competente, se non intervenga compromesso o amichevole componimento fra tutti gl'interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-23

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