Convenzione
Art. 27
In vigore dal 12 gen 1868
Resta convenuto altresì che i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretarii, Alunni, od Applicati consolari, godranno nei due Paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi, o che saranno concessi agli Agenti di egual grado della Nazione la più favorita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-27