Convenzione

Art. 24

In vigore dal 12 gen 1868
In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle alte Parti contraenti sul litorale dell'altra, le Autorità dovranno informarne il Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare del distretto, o in sua mancanza il Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare più prossimo al luogo del sinistro. Tutte le operazioni relative al salvamento delle navi spagnuole che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari di Spagna, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi italiane che avessero naufragato o investito nelle acque territoriali di Spagna, saranno dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari d'Italia. L'intervento delle Autorità locali avrà luogo unicamente nei due Paesi per assistere gli Agenti consolari a mantenere l'ordine, e guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei allo equipaggio, e assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'ingresso e l'egresso delle merci salvate. Nell'assenza e fino all'arrivo dei Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le Autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degl'individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio. L'intervento delle Autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali, e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati. In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza delle Autorità locali. Le alte Parti contraenti convengono inoltre, che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto di dogana, a meno che non vengano destinate al consumo interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-24

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