Convenzione
Art. 19
In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari di amendue le Nazioni conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario, e delle altre operazioni preventive per la conservazione dei beni ereditarii, lasciati da marinari e passeggieri della loro Nazione morti a terra od a bordo delle navi del loro Paese, sia durante la traversata, sia nel porto dove approdarono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-19