Convenzione

Art. 16

In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari dei due Paesi, o loro Cancellieri, avranno il diritto di ricevere nelle loro Cancellerie, nel domicilio delle parti e a bordo delle navi della loro Nazione, le dichiarazioni che abbiano a prestare i capitani, equipaggi e passeggieri, negozianti e qualunque altro suddito del loro Paese. Parimente avranno facoltà di ricevere come notari le disposizioni testamentarie dei loro nazionali, e tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti abbiano per oggetto la costituzione di ipoteche sui beni situati nel Paese a cui appartiene il Console o l'Agente consolare. In tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore in ciascuno dei due Paesi. I detti Agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nelle loro rispettive Cancellerie tutti i contratti che involgano obbligazioni personali fra uno o più dei loro connazionali ed altre persone del Paese in cui risiedono, come pure tutti quelli che, sebbene d'interesse esclusivo dei nazionali del Paese in cui si celebrano, si riferiscono a beni situati o ad affari che debbano trattarsi in qualche luogo della Nazione a cui appartiene l'Agente consolare davanti al quale si formassero detti atti. Le testimonianze od attestazioni di tali atti, debitamente legalizzati detti Agenti, e segnati col bollo d'ufficio del Consolato, Vice-Consolato od Agenzia consolare, faranno fede in giudizio e fuori di giudizio, così negli Stati di Spagna come d'Italia, ed avranno la medesima forza e valore che se fossero rogate da notari od altri pubblici ufficiali dell'uno o dell'altro Paese, purchè questi atti siano distesi nella forma richiesta dalle Leggi dello Stato a cui appartengono i Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari, e siano poi stati sottoposti al bollo, registrazione, ed a tutte le altre formalità che si usano nel Paese in cui l'atto deve eseguirsi. Quando si dubiti della autenticità di un documento pubblico registrato nella Cancelleria di uno dei Consolati rispettivi, non dovrà negarsi il suo confronto con l'originale, dietro domanda della parte interessata, che potrà assistere all'operazione se lo stimerà conveniente. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorità o funzionari del loro Paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore, che se fossero fatte da interpreti giurati del territorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-16

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