Convenzione
Art. 18
In vigore dal 12 gen 1868
Morendo un Italiano in Ispagna, o uno Spagnuolo in Italia, in un luogo ove non vi fosse un Agente consolare di sua Nazione, l'Autorità locale competente procederà, giusta la legislazione del Paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, con obbligo di render conto nel più breve tempo possibile del resultato delle sue operazioni all'Ambasciata o Legazione rispettiva, o al Consolato o Vice-Consolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione; ma fino dal momento che si presenti o in persona, o per mezzo di qualche delegato, l'Agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, lo intervento dell'Autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dall' di questa Convenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-18