Convenzione
Art. 15
In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno indirizzarsi alle Autorità del loro distretto per reclamare contro qualunque infrazione dei Trattati o Convenzioni esistenti fra i due Paesi, e contro qualsiasi abuso di cui si lamentassero i loro connazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte dalle Autorità del distretto, o se la risoluzione presa da queste non sembrasse loro soddisfacente, potranno anche ricorrere, in mancanza di Agente diplomatico del loro Paese, al Governo dello Stato in cui risiedono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-15