Convenzione

Art. 12

In vigore dal 12 gen 1868
Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e le Autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi, che dovranno sempre esser completamente separate dai libri e carte attenenti al commercio e industria che possano esercitare i rispettivi Consoli e Vice-Consoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo