Convenzione
Art. 12
In vigore dal 12 gen 1868
Gli archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e le Autorità territoriali non potranno sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte appartenenti ai medesimi, che dovranno sempre esser completamente separate dai libri e carte attenenti al commercio e industria che possano esercitare i rispettivi Consoli e Vice-Consoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-12