Convenzione
Art. 7
In vigore dal 12 gen 1868
Perché i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari siano ammessi e riconosciuti come tali, dovranno presentare la Patente di loro nomina, e sulla presentazione di quella si spedirà l'exequatur libero di spese e previe le formalità stabilite in ciascuno dei due Paesi.
Sulla presentazione dell'exequatur l'Autorità superiore della provincia, distretto o dipartimento, in cui abbiano da risiedere detti Agenti, comunicherà gli ordini opportuni alle altre Autorità del medesimo, affinché in tutti i punti che questo comprende li appoggino nell'esercizio delle loro funzioni officiali, e rispettino e facciano rispettare le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che loro spettano per la presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-7