Convenzione
Art. 8
In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari sudditi dello Stato che li nomina, godranno della esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi carico o servizio pubblico, sì di carattere municipale che di altra specie. Egualmente saranno esenti da contribuzioni dirette, siano personali, o mobiliari, o sontuarie, impostò dallo Stato, o dalle provincie, o dai comuni; ma se i detti Agenti fossero commercianti, o esercitassero qualche industria, o possedessero beni immobili, si considereranno in condizione eguale a quella degli altri sudditi dello Stato a cui appartengono per tutto ciò che si riferisce a carichi e contribuzioni generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-8