Convenzione

Art. 5

In vigore dal 12 gen 1868
Le alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere reciprocamente a tutte le Società anonime od altre commerciali, industriali e finanziarie, costituite od autorizzate in base alle Leggi particolari all'uno dei due Paesi, la facoltà di esercitare tutti i loro diritti e di stare in giudizio dinanzi ai Tribunali per far valere o difendere le loro ragioni in tutti i territori degli Stati e possessi dell'altro, senza altra condizione fuorchè quella di uniformarsi alle Leggi in vigore nei predetti Stati e possessi. Rimane inteso che questa disposizione si applica così alle Compagnie e Società costituite ed autorizzate anteriormente alla stipulazione della presente Convenzione, come a quelle che lo saranno in appresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo