Convenzione
Art. 5
In vigore dal 12 gen 1868
Le alte Parti contraenti dichiarano di riconoscere reciprocamente a tutte le Società anonime od altre commerciali, industriali e finanziarie, costituite od autorizzate in base alle Leggi particolari all'uno dei due Paesi, la facoltà di esercitare tutti i loro diritti e di stare in giudizio dinanzi ai Tribunali per far valere o difendere le loro ragioni in tutti i territori degli Stati e possessi dell'altro, senza altra condizione fuorchè quella di uniformarsi alle Leggi in vigore nei predetti Stati e possessi. Rimane inteso che questa disposizione si applica così alle Compagnie e Società costituite ed autorizzate anteriormente alla stipulazione della presente Convenzione, come a quelle che lo saranno in appresso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-5