Convenzione

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1868
VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA A tutti coloro che le presenti vedranno, salute. Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Spagna, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Sant'Ildefonso addì ventuno del mese di luglio del corrente anno mille ottocento sessantasette; Convenzione del tenore seguente: Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina delle Spagne, persuasi della convenienza di fissare con chiarezza i diritti civili dei loro sudditi, non che i diritti, privilegi e immunità reciproche dei rispettivi Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, determinando le loro funzioni, e le obbligazioni a cui saranno rispettivamente soggetti nei due Paesi, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione consolare, e per tal fine hanno nominato per loro Plenipotenziarii, cioè: Sua Maestà il Re d'Italia Il marchese Camillo Di Bella-Caracciolo, Grande Ufficiale del Real Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone dell'Ordine di Cristo di Portogallo, decorato dell'Ordine Ottomano del Medjidiè di prima classe, ecc., ecc., suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina delle Spagne; e Sua Maestà la Regina delle Spagne Don Lorenzo Arrazola, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale e distinto di Carlo III, e dell'Ordine Reale d'Isabella la Cattolica di Spagna, dell'Ordine della Concezione di Villaviciosa di Portogallo, e di quello di San Gregorio Magno degli Stati Pontificii, Senatore del Regno, già Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro di Grazia e Giustizia, Consigliere della Corona, Deputato alle Cortes e Presidente della Corte suprema di giustizia, membro della Reale Accademia di scienze morali e politiche e di quella di archeologia del Principe Alfonso, Primo Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri, ecc., ecc., i quali dopo la presentazione dei loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti. . I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti godranno reciprocamente negli Stati e possessi dell'altra, al pari dei nazionali, della stessa libertà e protezione per entrare colle loro navi e i loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero; per viaggiare, risiedere e commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prender in affitto od occupare case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e denaro per mare e per terra, ricevere, consegnare tanto dall'interno quanto dall'estero, pagando sempre i soli diritti dalla Legge imposti ai nazionali; per vendere e comperare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed oggetti qualsiansi, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendono all'interno o li esportino, conformandosi in ogni caso alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore nel Paese; per fare i loro affari da sè, presentare alle Dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, e mediante la sola mercede espressamente fra loro pattuita; ed infine per far valere e difendere i loro diritti davanti ai Giudici e Tribunali del Paese, impiegando a tale effetto gli avvocati, procuratori od agenti che essi stessi eleggano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-1

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Art. 1 Per la esecuzione della Convenzione consolare conchiusa tra l'Italia e la Spagna. — Testo vigente | Portale Normativo