Convenzione
Art. 6
In vigore dal 12 gen 1868
Ciascuna delle alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari nei porti, città e terre del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente.
Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle alte Parti contraenti, senza che si applichi egualmente a tutte le altre Potenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-6