Convenzione

Art. 2

In vigore dal 12 gen 1868
Gl'Italiani in Ispagna e gli Spagnuoli in Italia avranno reciprocamente diritto di acquistare e possedere beni di ogni specie e natura, così mobili che immobili, e liberamente disporne per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione intestata, ed in qualsiasi altro modo, al pari dei nazionali, sotto le stesse condizioni, e non pagando altri diritti, contribuzioni e tasse, all'infuori di quelle che sono dalle Leggi imposte ai cittadini del Paese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-2

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