Convenzione

Art. 4

In vigore dal 12 gen 1868
Gl'Italiani in Ispagna e gli Spagnuoli in Italia saranno esenti da ogni servizio personale, così negli eserciti di terra e di mare, come nelle guardie e milizie nazionali; saranno pure dispensati da ogni ufficio giudiziario, amministrativo e comunale, e da tutte le contribuzioni di guerra, requisizioni, anticipazioni o servigi militari di qualunque specie. Sarà tuttavia fatta eccezione per gli oneri annessi al possedimento o alla locazione d'immobili per le prestazioni e requisizioni militari, alle quali tutti i sudditi del Paese fossero chiamati a concorrere come proprietari o come locatarii fondiarii. Gl'Italiani in Ispagna e gli Spagnuoli in Italia non potranno venir sottoposti a nessun sequestro, nè i loro bastimenti, carichi, merci ed effetti esser trattenuti per qualsiasi uso pubblico, senza previo accordo od indennità fissata su basi giuste ed eque fra le parti interessate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-4

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