Convenzione

Art. 9

In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, sudditi dello Stato che li nomina, e che non esercitino il commercio, nè alcuna specie d'industria, non saranno obbligati a comparire come testimoni davanti i Tribunali del Paese in cui risiedono. Però non potranno negare le loro dichiarazioni quando l'Autorità giudiziaria si trasferisca al loro domicilio perché le porgano a viva voce, o se le chiede loro per iscritto, o deleghi per riceverle un pubblico notaio in Ispagna, o un funzionario debitamente autorizzato in Italia. In qualunque di questi casi avranno l'obbligo di adempiere ai desiderii dell'Autorità nel termine, giorno ed ora che la medesima avrà indicato, senza frapporre dilazioni non necessarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-9

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