Convenzione
Art. 11
In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del Consolato o Vice-Consolato lo stemma della loro Nazione, con questa iscrizione:
Consolato o Vice-Consolato di...
Potranno pure inalberare la bandiera del loro Paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso; ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti Agenti risiedano nella capitale ove si trova l'Ambasciata o la Legazione del loro Paese.
Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva nel battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni di loro competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-11