Convenzione

Art. 11

In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari potranno collocare sopra la porta esterna del Consolato o Vice-Consolato lo stemma della loro Nazione, con questa iscrizione: Consolato o Vice-Consolato di... Potranno pure inalberare la bandiera del loro Paese nella casa consolare nei giorni di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora nelle altre occasioni di uso; ma cesserà l'esercizio di questo doppio privilegio quando i detti Agenti risiedano nella capitale ove si trova l'Ambasciata o la Legazione del loro Paese. Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva nel battello che li conduca pel porto a disimpegnare funzioni di loro competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo