Convenzione
Art. 13
In vigore dal 12 gen 1868
Nei casi d'impedimento, assenza o morte dei Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, gli Alunni consolari, Cancellieri e Segretari che fossero già stati presentati come tali alle Autorità rispettive, saranno ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad incaricarsi interinalmente delle funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcun impedimento dalle Autorità locali. Per contrario dovranno queste prestar loro assistenza e protezione, e mantener loro, durante l'interinato, tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi stipulati nella presente Convenzione a favore degli Agenti consolari rispettivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-13