Convenzione
Art. 17
In vigore dal 12 gen 1868
In caso di decesso di qualche suddito di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le Autorità locali dovranno avvisare immediatamente il Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare nel cui distretto sia occorso il decesso. Essi dovranno da parte loro dare lo stesso avviso alle Autorità locali, quando giunga prima a loro notizia.
Quando un Italiano in Ispagna o uno Spagnuolo in Italia fosse morto senza far testamento, nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati fossero incapaci o non si trovassero nel luogo dove si apre la successione, i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari della Nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:
1° A porre i sigilli, d'ufficio o sulla domanda delle parti interessate, sovra tutti i beni immobili e carte del defunto, avvertendo di questa operazione l'Autorità locale competente, che potrà assistere ed apporre anche i suoi proprii sigilli.
Questi sigilli, come pure quelli dell'Agente consolare, non dovranno togliersi senza il consenso dell'Autorità locale.
Nondimeno, se dopo un avviso diretto dal Console o Vice-Console all'Autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppii sigilli, questa non comparisse dentro un termine di quarant'otto ore dal ricevimento dell'avviso, il detto Agente potrà procedere da solo a tale operazione.
2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'Autorità locale, se questa avesse concorso all'atto in seguito della indicata notificazione.
L'Autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nelle medesime possa esigere diritti di alcuna specie.
3° Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi, e di quelli che siano di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli.
4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati, conservare l'ammontare dei crediti e delle rendite che si riscuoteranno, ed i prodotti delle vendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie. In ambedue i casi dovrà procedersi d'accordo con l'Autorità locale che sia intervenuta nelle operazioni anteriori, se, dopo la convocazione a cui si riferisce il paragrafo seguente, si presentassero sudditi del Paese o di una terza Potenza come interessati nella successione.
5° Annunziare la morte avvenuta, e convocare per mezzo dei periodici del luogo, e del Paese del defunto se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinché facciano valere i rispettivi crediti debitamente giustificati dentro il termine legale di ciascun Paese.
Se si presentassero creditori contro la successione, dovrà operarsi il pagamento dei loro crediti nei quindici giorni dalla terminazione dell'inventario se risulterà esservi numerario sufficiente per quell'oggetto, ed in caso contrario subito che potranno realizzarsi fondi nei modi più convenienti, oppure dentro il tempo che si determini di comune accordo fra il Console e la maggioranza degl'interessati. Se i Consoli rispettivi negassero il pagamento di uno o più dei crediti presentati, allegando l'insufficienza dei beni della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'Autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione.
Ottenuta tale dichiarazione coi mezzi legali stabiliti in ciascuna delle due Nazioni rispettivamente, i Consoli o Vice-Consoli dovranno fare immediatamente consegna all'Autorità giudiziaria, od ai sindaci del fallimento secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e resterà a carico dei detti Agenti la rappresentazione degli eredi assenti, minori o incapaci.
6° Amministrare e liquidare, o da sè o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione, senza che l'Autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che i sudditi del Paese o di una terza Potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa, chè in tal caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari alcun diritto di risolverle, dovranno conoscerne i Tribunali del Paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.
I detti Agenti consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, cioè a dire che, conservando l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente l'eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno agl'interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai Tribunali, restando inteso che debbono somministrar loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sommette al loro giudizio.
Pronunziata la sentenza, i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari dovranno eseguirla, se da essa non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino al termine del giudizio.
7° Consegnare l'eredità o il suo prodotto agli eredi legittimi o ai loro mandatari, ma soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.
8° Costituire, ogniqualvolta ne sia il caso, la tutela o la cura secondo le Leggi del Paese proprio.
Storico versioni
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